STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE PUGLIESE DI GINEVRA
Articolo 1
Si è costituita a Ginevra l'Associazione Regionale Pugliese. In base all'Art.60 e successivi del Codice Svizzero, ad essa possono aderire tutti i Pugliesi di ambo i sessi, ed in qualità di soci simpatizzanti (senza diritto al voto), tutti i cittadini italiani.
• Essa si richiama ai principi democratici della Costituzione Italiana e opera nel rispetto del paese ospitante;
• Aderisce alla F.A.P.S. (Federazione delle Associazioni Pugliesi) in Svizzera, con sede a Berna, e ne accetta lo Statuto.
Articolo 2
Scopi e finalità
L'ARPGE :
• Svolge attività assistenziale, morale, materiale e culturale in favore di tutti i soci e lavoratori pugliesi, puntando in particolar modo sui rapporti e l'assistenza a livello regionale.
• Collabora con la F.A .P.S e con tutte le associazioni aderenti per la soluzione dei problemi e lo studio delle proposte nell'ambito del direttivo della stessa e per l'applicazione di tutte le leggi regionali in favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie.
• Collabora con tutte le associazioni democratiche degli emigrati, con i sindacati, con le forze politche e democratiche, operanti sul territorio della Confederazione Svizzera ed in Italia.
• Collabora con le Autorità Consolari Italiane presenti a Ginevra e con le Autorità Svizzere, per una maggiore e più incisiva intesa nella risoluzione dei problemi, anche di integrazione, degli associati/emigranti, sia a livello locale che cantonale.
Articolo 3
L'ARPG persegue alte finalità umane, sociali, etiche, morali, il cui scopo sosanziale è esprimere al meglio le capacità, la laboriosità, la serietà, la generosità, e la civiltà dei suoi soci e, per estensione, di tutti i cittadini italiani che provengono dalla Puglia.
Articolo 4
Organi dell'Associazione:
Gli organi della ARPGE possono variare a seconda delle esigenze funzionali dell'associazione, dietro semplice richiesta del Presidente ratificata, in seguito, dal Comitato Direttivo.Gli organi dell'ARPG sono:
• L'Assemblea Generale dei Soci, composta da tutti coloro che sono in regola con il pagamento della tessera sociale.
• Il Comitato Direttivo, nominato dall'Assemblea Generale che rimane in carica due anni dalla data della sua formazione.
L'Assemblea ed il Comitato Direttivo necessitano della maggioranza semplice per agire in nome della ARPGE.
• Il Comitato Direttivo può essere composto da un minimo di 7 membri ad un massimo di 15, eletti tra i soci ed i simpatizzanti.
• Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, uno o due vice-presidenti, un tesoriere, un segretario ed un vice-segretario.
• Il Presidente della ARPGE può, se lo dovesse ritenere opportuno, nominare un coordinatore di zona ed una o più “commissioni di lavoro”, con funzioni speciali e di servizio verso l'ARPGE, a tempo limitato.
• Per legge e per statuto, il Presidente ha i più ampi poteri e dispone, sotto la propria ed unica responsabilità, quanto riterrà opportuno per il buon funzionamento della Associazione e nell'interesse generale degli associati.
• L'Assemblea Generale discute ed approva il programma redatto dal Comitato Direttivo ed il bilancio dell'Associazione.
• La riunione riassuntiva dell'attività svolta dal Presidente e dal Comitato Direttivo dell'ARPGE si svolge a cadenza biennale ed in concomitanza con la riunione dell'Assemblea Generale. Durante la riunione l'Assemblea Generale viene informata di quanto è stato fatto per i soci e, in seguito alla relazione del Presidente ed alle annotazioni del Comitato Direttivo, l'ARPGE provvede a confermare e/o nominare il nuovo Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo nominerà il Presidente secondo il proprio giudizio e senza l'intervento dell'Assemblea Generale, la quale nominando il C.D., delega a lui solo ogni formalità.
Articolo 5
• L'ARPGE, attraverso i prorpi rappresentanti, ovvero il proprio Presidente, partecipa a tutte le iniziative che le potranno consentire di autofinanziarsi e quindi di adempiere ai prorpi fini sociali, fin qui espressi.
• L'ARPGE partecipa a tutte le iniziative promosse da altre analoghe associazioni italiane presenti in Svizzera e nella vicina Francia, lasciando alla libertà dei singoli la scelta di parteciparvi attivamente.
• L'ARPGE partecipa a tutte le iniziative che tenderanno a migliorare l'immagine del “prodotto Italia”, sia sotto il profilo turistico-sociale sia sotto quello commerciale, industriale e artigianale.
• L'ARPGE promuove di propria iniziativa ogni attività socio-culturale il cui fine sia far conoscere la Regione Puglia , i suoi prodotti ed i suoi rappresentanti politici, istituzionali, culturali, e se necessario, chiede ad organismi svizzeri ed internazionali presenti sul territorio di condividere tali iniziative.
Articolo 6
Il Comitato Direttivo:
• Decide di ammettere nuovi soci. Questa decisione deve essere condivisa ed autorizzata dal Presidente che può opporsi qualora lo ritenga opportuno.
• Provvede all'elezione di due tra i suoi membri con funzione di “rappresentanza”, o affida tale incarico, a tempo determinato, a chiunque, anche al di fuori dell'ARPGE, affichè svolga compiti istituzionali, di trattativa e di “pubbliche relazioni” in nome della ARPGE e di quanto da questa organizzato.
• Identifica e si impegna ad abbonarsi ad uno o più quotidiani e periodici italiani di importanza nazionale ed a un giornale e peiodico della Regione Puglia.
• Identifica e si impegna ad abbonarsi ad uno o più programmi televisivi, via etere e via cavo, affinchè si possano svolgere nei suoi locali sociali incontri di interesse generale tra i soci. Promuove spettacoli, dibattiti ed incontri sportivi di ogni genere, secondo le richieste della maggioranza dei soci.
• È convocato, per vie brevi, verbalmente, telefonicamente e/o via fax, se possibile, ogni qualvolta il Presidente della ARPGE o il suo segretario ne ravvisino la necessità .
• Si riunisce di massima ogni prima domenica dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, presso la sede dell'Associazione, ad un'ora da stabilire di volta in volta.
Articolo 7
• Il vice Presidente designato, o qualora questo fosse assente o momentaneamente impedito, il vice-presidente precedente, assume le funzioni del Presidente quando questo è impossibilitato a seguire e curare gli interessi dell'Associazione.
• Il Presidente designato rappresenta l'Associazione, tutti i suoi soci e gli interessi dell'ARPGE; convoca e presiede l'Assemblea Generale alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo e in casi speciali.
• Ogni riunione del Comitato Direttivo e dell'Asssemblea Generale è verbalizzata da un membro eletto a tale scopo di volta in volta. Il verbale, è firmato alla fine di ogni riunione dal Presidente, il quale assume su di se la responsabiità dell'applicazione delle decisioni prese e lo conserverà, unitamente agli altri documenti dell'Associazione, in un luogo sicuro a disposizione del Comitato, dell'Assemblea e di ogni singolo socio che ne faccia richiesta.
Articolo 8
L'Assemblea Generale è convocata con regolare “ordine del giorno”, al di fuori della data biennale coincidente con la data di fondazione, attraverso annunci ed articoli pubblicati sulla stampa informativa edita dall'associazione: nel caso specifico, ogni notizia e comunicazione appare sul “Gazzettino informativo” che viene inviato a mezzo lettera normale all'indirizzo privato dei singoli soci.
Articolo 9
Tempi e metodi per la convocazione di ogni eventuale riunione dell'Assemblea Generale, del Comitato Direttivo e di quant'altro:
• L'Assemblea viene convocata almeno otto giorni prima della data fissata per l'incontro presso i locali dell'Associazione, salvo altra destinazione da precisarsi, utilizzando il Gazzettino informativo.
• Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale unicamente coloro che risultano essere in regola con il pagamento della tessera associativa entro il primo gennaio dell'anno in cui la riunione è stata fissata. I pagamenti avvenuti oltre tale data si considereranno come non eseguiti e quindi il socio inadempiente non avrà diritto di intervento.
• L'assemblea Generale è convocata in prima istanza,come precisato sopra, ed è leggittimata ad agire unicamente se i presenti raggiungono il 50 % più 1 degli aventi diritto, cioè dei soci essendo in regola con il pagamento della quota associativa.
• L'Assemblea Generale è convocata in seconda istanza un'ora dopo la prima, se questa risulta essere inconcludente, e verrà ritenuta valida con la maggioranza semplice.
Articolo 10
L'ARPGE trae i mezzi finanziari utili alla propria sopravvivenza ed all'adempimento dei servizi, svolti e da svolgere, dalle seguenti fonti:
• quote versate da soci e simpatizzanti;
• eventuali contributi ottenuti a livello regionale, nazionale e/o internazionale;
• eventuali contributi da parte delle Autorità Consolari Italiane;
• quote versate per manifestazioni ricreative e culturali;
• lasciti o donazioni accettati al netto, salvo eventuale verifica del “beneficiario d'inventario”.
Articolo 11
Il servizio di tesoreria è svolto dal tesoriere.
• Egli è responsabile dell'andamento finanziario dell'Associazione e ne risponde in prima persona per ogni eventuale perdita accidentale ed in particolare per eventuali irregolarità nella gestione del patrimonio amministrato sia mobile che immobile.
• Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente. In caso di irregolarità palesi, quest'ultimo convoca con urgenza il Comitato Direttivo e se questo lo riterrà opportuno, verrà convocata l'Assemblea Generale, per le decisioni del caso. In caso di frode, od altro reato perseguibile penalmente, verranno immediatamente avvertite le autorità di giustizia svizzere.
• Il Tesoriere deposita ogni somma in banca, su di un apposito conto corrente intestato all'ARPGE ed esegue i prelievi necessari ai pagamenti ed alle necessità economiche dell'associazione. Egli utilizzerà per questo una modulistica interna e bancaria che riporti costantemente la somma versata/prelevata e che presenti obbligatoriamente la firma del Presidente in carica così come quella dello stesso tesoriere.
• Il tesoriere, previa autorizzazione del Presidente, può detenere sino a 200 (duecento) franchi svizzeri per poter far fronte alle esigenze quotidiane dell'Associazione.
Articolo 12
In caso di scioglimento dell'Associazione Regionale Pugliese di Ginevra tutti i beni esistenti nei locali dell'Associazione e che furono a suo tempo inventariati e regolarmente registrati dal tesoriere nella voce di bilancio del patrimonio mobile, saranno posti in vendita al maggior offerente, o all'incanto tra i medesimi soci. Il netto ricavo sarà distribuito tra i soci o i loro familiari conviventi che verseranno in condizioni economiche difficili o si troveranno in uno stato di bisogno anche momentaneo.
Le somme acquisite con la vendita del patrimonio mobile ed immobile dell'associazione, potranno, altresì, essere devolute per cure mediche e/o specialistiche, o ad invalidi, giovani ed anziani, che non godano di un adeguato reddito e/o assistenza pubblica.
Per correttezza ed imparzialità, le suddette somme verranno versate su un conto corrente postale/bancario, a nome e per conto delle Autorità Consolari Italiane secondo le indicazioni e le volontà delle Autorità suddette e le stesse identificheranno quanti in stato di bisogno entro e non oltre sei mesi dalla ricezione della somma.
Qualora non vi siano destinatari leggittimati, tutte le somme verranno versate, entro e non oltre i sei mesi previsti, a favore dei bambini malati in fase terminale presso gli ospedali pediatrici italiani che ne faranno richiesta dopo averne ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Consolari Italiane.
Statuto approvato dall'Assemblea Generale ordinaria del 13 giugno 1981